Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, deve essere interpretato nel senso che, per le promozioni a primo dirigente gia' conferite o da conferire mediante scrutinio per merito comparativo a norma dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583, restano ferme, ai fini dell'attribuzione delle decorrenze e dell'utilizzazione delle graduatorie, le disposizioni dettate per tale tipo di promozioni dal titolo V dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 14 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-10;292~art11 · fonte del testo