E' istituito il ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella A allegata alla presente legge, sotto l'amministrazione ed il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tale ruolo e' disciplinato dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, per quanto compatibili, dalle norme della legge 8 giugno 1962, n. 604, ed e' formato, nella prima applicazione della legge, in base a quanto disposto dal successivo art. 8. I posti che si renderanno successivamente vacanti nel ruolo anzidetto saranno coperti mediante concorsi per titoli da indire dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai quali potranno partecipare i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali con qualifica non inferiore a quella di capo servizio ed i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato con qualifica non inferiore a quella corrispondente all'ex coefficiente 500. Alla destinazione ed all'eventuale trasferimento del personale, di cui al ruolo della tabella A, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere delle Camere di commercio interessate.

Testo vigente dal 9 marzo 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-23;125~art2 · fonte del testo