Nella prima attuazione della presente legge e nel termine di otto mesi dalla data della sua entrata in vigore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedera' a bandire un concorso per titoli per i posti vacanti nella qualifica iniziale della tabella C, al quale saranno ammessi a partecipare i segretari generali ed i vicesegretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso nonche' i segretari generali e i vicesegretari generali che, con almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, pur rivestendo qualifica inferiore, abbiano svolto le funzioni sopraddette da almeno un triennio, a seguito di deliberazione dell'ente approvata dall'autorita' tutoria. Ai concorsi di cui al precedente comma, sono ammessi a partecipare anche gli altri funzionari della carriera direttiva delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che rivestano qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso, nonche' i funzionari della carriera di concetto degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale, che siano muniti di laurea e che abbiano svolto funzioni ispettive da almeno un quinquennio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i funzionari delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale o corrispondente, che siano muniti di laurea ed esplichino da almeno cinque anni l'incarico di ragioniere capo di Camera di commercio a seguito di deliberazione dell'ente approvata dall'autorita' tutoria; il personale proveniente dai ruoli camerali ha facolta' di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza.

Testo vigente dal 9 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-23;125~art11 · fonte del testo