Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale. L'esistenza di tali forni non ha rilevanza ai fini dello accertamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Testo vigente dal 31 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-10;16~art4 · fonte del testo