Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1990 al 9 ottobre 2010. 302 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il decreto, corredato di mappe, e' pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni. Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante avviso inserito nel Foglio annunzi legali della provincia e mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Di tale deposito e' effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni. Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti nonche' di un esemplare del Foglio annunzi legali della provincia contenente il predetto avviso, e' custodito nell'archivio dello stesso comune. Chiunque puo' prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto. Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale. Chiunque vi abbia interesse puo' proporre ricorso gerarchico al Ministro per la difesa avverso il decreto del comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalita' previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Di tale diritto e del termine entro il quale puo' esercitarsi deve essere fatta menzione negli avvisi e nei manifesti di cui al secondo comma del presente articolo. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, il Ministro per la difesa puo' sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il comandante territoriale puo' ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-12-24;898~art5 · fonte del testo
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