Art. 3 — Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61.
Abrogato dal 11 maggio 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61.
Abrogato dal 11 maggio 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010. 172 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:
tolto: a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
tolto: b) denominazioni di origine controlla (DOC);
tolto: c) indicazioni geografiche tipiche (IGT). I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC, e le IGT. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualita' prodotti in regioni determinate). I vini possono altresi utilizzare le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate) come regolamentati dalla Comunita' economica europea (CEE); VLQPRD (vini liquorisi di qualita' prodotti in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di qualita' di prodotti in regioni determinate). Le definizioni della CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. La menzione IGT puo' essere sostituita dalla menzione "Vin de pays" per i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione "Landweine" per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2010, N. 61
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art3 · fonte del testo
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