1.Il secondo comma dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "I difensori delle parti direttamente interessate hanno altresi' diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art52 · fonte del testo