Il primo comma dell'articolo 304-quater, introdotto nel codice di procedura penale dall'articolo 14 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e' sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica: "Salvo quanto e' disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice".

Testo vigente dal 23 marzo 1971

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-03-18;62~art4 · fonte del testo