Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205.
Abrogato dal 1 gennaio 2018
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205.
Abrogato dal 1 gennaio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1982 al 1 gennaio 2018. 30 parole tolte, 18 parole aggiunte.
tolto: Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto applicabili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890~art11 · fonte del testo
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