Art. 51
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'onere di lire 307.975.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-1961 sara' fatto fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 141 (59.000.000), n. 148 (27.975.000), n. 158 (41.000.000) e n. 244 (180.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo. All'onere di lire 615.950.000 relativo all'esercizio finanziario 1961-62 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art51 · fonte del testo
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