Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001. 116 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico e messi a concorso ai sensi dell'articolo 11, sono riservati per meta':
tolto: a) ali impiegati dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere del personale ausiliario del Ministero delle finanze
tolto: b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza con almeno cinque anni di servizio e con eta' non superiore ai quarantacinque anni;
tolto: c) ai salariati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;
tolto: d) al personale indicato nel precedente articolo 21.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art27 · fonte del testo
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