Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e' aggiunto il seguente comma: "I progetti di cui al primo comma debbono prevedere, qualora ne faccia richiesta il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, soluzioni tecniche per l'utilizzazione diretta o mediante vendita in centrale e durante l'esercizio dell'impianto, di acqua calda e di vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione di acqua di mare".

Testo vigente dal 23 agosto 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-02;393~art10 · fonte del testo