Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, sono aggiunti i seguenti commi: "Le opere occorrenti per la realizzazione delle centrali di produzione di energia elettrica dell'ENEL e le opere accessorie, nelle aree determinate a norma dei commi precedenti, sono considerate di pubblica utilita' nonche' indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge. Dopo che sia stata determinata la localizzazione dell'impianto a norma dei commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce i termini entro i quali debbono essere iniziati le espropriazioni e i lavori".

Testo vigente dal 23 agosto 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-02;393~art14 · fonte del testo