I giudici della Corte non possono svolgere attivita' inerente ad una associazione o partito politico.
Testo vigente dal 14 marzo 1953
I giudici della Corte non possono svolgere attivita' inerente ad una associazione o partito politico.
Testo vigente dal 14 marzo 1953
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali); dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzion…
Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 8 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 9 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art8 · fonte del testo
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