Di questo articolo Normattiva, da cui prendiamo i testi, nei suoi dati aperti riporta solo la rubrica: il testo non c'è ancora.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
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Testo vigente dal 16 dicembre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1943 al 16 dicembre 2005. 48 parole tolte in 2 capoversi.
tolto: Negli atti notarili di autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private la parte o le parti hanno facolta' di rinunziare, di comune accordo, alla presenza dei testimoni.
tolto: Il notaio deve fare espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto, senza che le parti siano tenute a sottoscrivere l'atto medesimo.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-04-02;226~art1 · fonte del testo
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