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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2022 al 31 dicembre 2023. 277 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive, rispettando il principio di parita' di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:

tolto: a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

tolto: b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

tolto: c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;

tolto: d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ne' il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. La durata delle cariche di cui al comma 1 e' di quattro anni e non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per piu' di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale per piu' di cinque volte.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2022-04-28;46~art8 · fonte del testo