Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione. ((Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle, funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo)).

Testo vigente dal 7 marzo 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 marzo 1974

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1965 al 7 marzo 1974. 4 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia aggiunto: imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento tolto: penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego tolto: e dalle aggiunto: o dalle, funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art10 · fonte del testo