Art. 11 — Arruolati con prole
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di eta' o per legittimo rinvio. Qualora la condizione di arruolato con prole sia acquisita durante la ferma di leva, l'interessato e' subito inviato in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell'espletamento delle procedure per l'ammissione al congedo anticipato. Sono abrogati il numero 8) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il secondo comma dell'articolo 24 della stessa legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art11 · fonte del testo
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