Articolo abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I sottufficiali volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio con i vincoli di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, ed all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono trasferiti con il grado e con l'anzianita' posseduti nella categoria dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Essi sono collocati dopo l'ultimo pari grado di uguale o maggiore anzianita'. Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono abrogati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art74 · fonte del testo
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