Le disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39, e nel decreto-legge 9 aprile 1948, n. 524, convertito nella, legge 22 aprile 1953, n. 342, sono abrogate. E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-09;405~art21 · fonte del testo