Art. 10 — Coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'università
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
Abrogato dal 15 giugno 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
Abrogato dal 15 giugno 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'universita' e' attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le universita' aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente una sola universita', questa e' rappresentata dal rettore o da un suo delegato. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 68.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68
Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che l'abrogazione del presente articolo ha effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art10 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.