Art. 3 — Tipologie tecnico-costruttive
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1991 n. 10.
Abrogato dal 17 gennaio 1991
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1991 n. 10.
Abrogato dal 17 gennaio 1991
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1982 al 17 gennaio 1991. 258 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e le regioni emana norme, anche nel quadro delle indicazioni e priorita' della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per definire i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata e l'edilizia pubblica e privata, anche nella ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e, o il recupero di energia. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e le regioni, emana norme per definire i criteri generali per la costruzione o ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e, o il recupero di energia. Entro lo stesso termine di tre mesi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione e alla climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali. Le normative di cui ai commi precedenti dovranno conformarsi anche alle raccomandazioni emanate dalla C.E.E.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-05-29;308~art3 · fonte del testo
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