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Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1982 al 17 gennaio 1991. 126 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: E' autorizzata la spesa di lire 51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21 miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'articolo 1, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricita'. Il contributo e' concesso, nel limite del 50 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE. Il 10 per cento della somma stanziata e' riservato alle realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-05-29;308~art11 · fonte del testo