Art. 2 — Rapporto, referto e denuncia
Articolo abrogato dalla l. 10 maggio 1978, n. 170.
Abrogato dal 14 maggio 1978
Articolo abrogato dalla l. 10 maggio 1978, n. 170.
Abrogato dal 14 maggio 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il rapporto ed il referto relativi a un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione devono essere presentati al Presidente della Camera dei deputati. La denuncia, oltre che alle autorita' previste dallo articolo 7 del codice di procedura penale puo' essere presentata direttamente al Presidente della Camera. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera alla quale appartiene. Nei casi in cui il rapporto, il referto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorita' che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 MAGGIO 1978, N. 170
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art2 · fonte del testo
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