I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti dall'articolo 3 sono emessi, nei confronti dei cittadini residenti all'estero, dal capo dell'ufficio consolare di prima categoria nella cui giurisdizione territoriale risiedono, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo ((3 febbraio 2011, n. 71)), ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis.

Testo vigente dal 11 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 2023 al 11 agosto 2023. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… categoria nella cui giurisdizione territoriale risiedono, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 tolto: aprile aggiunto: febbraio 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art4 · fonte del testo