Art. 25
Articolo abrogato dalla l. 19 gennaio 2026, n. 11.
Abrogato dal 19 febbraio 2026
Articolo abrogato dalla l. 19 gennaio 2026, n. 11.
Abrogato dal 19 febbraio 2026
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026. 29 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art25 · fonte del testo
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