All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identita', il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale. Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonche' ((una fotografia, autenticata dall'autorita' che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)).

Testo vigente dal 19 febbraio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026. 6 parole tolte, 44 parole aggiunte.

… devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonche' tolto: due fotografie di cui una autenticata aggiunto: una fotografia, autenticata dall'autorita' che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art16 · fonte del testo