Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010. 288 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonche' ai sottufficiali indicati nel precedente articolo 26 e' data facolta' di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, dei servizi prestati valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennita' di buonuscita. La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Detto contributo va applicato sugli stipendi vigenti alla data di presentazione della domanda. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento appartenenti a ruoli e corpi per l'ammissione ai quali sia richiesto come condizione necessaria il diploma di laurea possono chiedere la valutazione dei periodi di studio universitario, sia ai fini di pensione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sia ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata anche dagli ufficiali in servizio permanente provenienti dai ruoli di complemento o dai sottufficiali, per i quali le disposizioni legislative in vigore non prevedono tale facolta'. Qualora la domanda di riscatto ai fini di pensione dei periodi di studio universitario sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sara' calcolato con riferimento allo stipendio del grado iniziale del ruolo di appartenenza, previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art27 · fonte del testo
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