Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I sottufficiali di complemento e della riserva indicati nel precedente articolo 18, i quali, pur possedendo i requisiti di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 23 siano raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio secondo quanto stabilito dal precedente articolo 18, ovvero divengano permanentemente inabili o decedano senza aver potuto conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza in ruolo di pari grado di maggiore od eguale anzianita' in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria o specialita', sono promossi, previa valutazione con giudizio di idoneita', con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di eta', del giudizio di permanente inabilita' o del decesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art24 · fonte del testo
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