Art. 22 — Procedimenti pendenti davanti ai tribunali militari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 49 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Tribunale supremo militare, su richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore, ovvero a domanda dell'imputato, puo' ordinare che i procedimenti rimasti pendenti davanti ai tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana siano rimessi al tribunale militare all'uopo designato.
tolto: Il Tribunale supremo militare provvede con sentenza in Camera di consiglio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art22 · fonte del testo
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