I contributi dovuti dalle imprese e dai rispettivi dipendenti per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, primo comma, sono riscossi dagli istituti gestori delle forme di assicurazione sociale obbligatorie ivi richiamate, con le procedure, le modalita' ed i controlli propri del settore dell'industria.

Testo vigente dal 20 giugno 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-06-15;240~art4 · fonte del testo