Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attivita' ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantita' prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

Testo vigente dal 20 giugno 1984

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1984-06-15;240~art1 · fonte del testo