Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 296/2001

    Questione infondata
    25 luglio 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 e delle norme tecniche dettate in calce alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nonché degli articoli 28, comma 3, e 50, e delle norme dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle a…

    Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 28 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 50 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 286/1984

    Questione infondata
    12 dicembre 1984

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 9 e 15, sesto e settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e all. tabella C e successive modificazioni, nella parte in cui consentono che il prelievo dei campioni degli scarichi idrici e la loro analisi avvengano senza alcuna garanzia di contraddittorio, malgrado che i risultati possano costituire elementi di prova nel processo penale, in quanto detta questione è stata già decisa, sotto gli stessi profili, con sentenza di illegittimità costituzionale (anche se in giudizio circoscritto al solo art. 15). - S. n. 248/83 e O. n. 20/84.

    Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 24 cost. · Art. 25 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

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  • Ordinanza n. 56/1984

    Questione infondata
    7 marzo 1984

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 9, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e dell'art. 22, sesto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, censurati in quanto non prevedono idonee garanzie di difesa per l'imputato, che non è posto in grado di intervenire, nei prelievi e nell'analisi dei campioni di acque effettuati dagli organi amministrativi di controllo, anche quando i risultati di tale procedura possano incidere sul giudizio penale. Analoga questione, infatti, è stata già sollevata innanzi a questa Corte in riferimento agli stessi parametri, denunciandosi, però, oltre le norme sopracitate, anche l'art. 15 della legge n. 319/1976 che concretamente disciplina il prelevamento e l'analisi dei campioni delle acque di scarico da parte degli organi amministrativi e, avendone la Corte dichiarato l'illegittimità costituzionale, la questione deve ritenersi risolta. - S. n. 248/1983.

    Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 24 cost. · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. 8 parole tolte, 13 parole aggiunte.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999aggiunto: IL D. L.GS. 3 APRILE 2006, N.152 aggiunto: HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art9 · fonte del testo