Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296.
Abrogato dal 1 gennaio 2007
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296.
Abrogato dal 1 gennaio 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1986 al 1 gennaio 2007. 102 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le tariffe del trasporto di passeggeri e merci sui servizi indicati nell'articolo 11, sono determinate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione interministeriale indicata nell'articolo 11, entro il 31 luglio di ciascun anno. A tal fine le societa' indicate nell'articolo 11, contestualmente alla presentazione della richiesta di sovvenzioni, formulano le proposte di variazioni tariffarie ritenute necessarie. Sulle proposte esprime il parere la Commissione interministeriale indicata nell'articolo 11, tenuto conto delle eventuali variazioni dell'importo delle sovvenzioni. Variazioni tariffarie possono essere anche disposte in corso di anno, con la procedura indicata nel comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-12-05;856~art12 · fonte del testo
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