Il Governo e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanita', un decreto avente valore di legge ordinaria, per razionalizzare, coordinare e riunire in un testo unico le norme relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la loro uniforme applicazione in tutto il territorio nazionale. La definizione delle piante organiche provvisorie e' pregiudiziale all'approvazione del piano sanitario della regione o della provincia autonoma. Le piante organiche definitive delle unita' sanitarie locali sono approvate entro un anno dall'entrata in vigore del piano sanitario della regione o della provincia autonoma, in conformita' alle indicazioni del piano medesimo. Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo delle unita' sanitarie locali che non trovi collocazione nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali della regione o della provincia autonoma e' provvisoriamente utilizzato in soprannumero riassorbibile nell'ambito dell'unita' sanitaria locale di appartenenza, con carico di assorbimento nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Nella prima applicazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge, il piano sanitario nazionale per il triennio 1986-88 e presentato dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente alla presentazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1986-88 il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge contenente i criteri e le procedure per la ripartizione del fondo sanitario nazionale per gli anni 1986-88. Le disposizioni precettive concernenti l'applicazione del predetto piano sanitario nazionale e le norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 1986-88 sono contenute rispettivamente nel titolo II e nel titolo III della presente legge. Per il triennio 1986-88 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti e approvati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del piano sanitario nazionale approvato dal Parlamento con atto non legislativo. Entro lo stesso termine le regioni che hanno gia' approvato il piano sanitario regionale sono tenute ad adeguarlo alle indicazioni della presente legge. Sono abrogate le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.

Testo vigente dal 5 novembre 1985

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 294/1986

    Questione infondata
    31 dicembre 1986

    Quando si tratti di organizzare un servizio a carattere nazionale, o di regolare una programmazione, o di dettare norme sostitutive e anticipatrici della medesima, le regole del riparto fra Stato e soggetto di autonomia in tema di legislzione concorrente non possono essere interpretate in modo così rigido da impedire alla legislazione statale di porre in essere strumenti normativi ed organizzatori diretti al perseguimento dei fini generali del servizio o della programmazione, trattandosi in definitiva di norme di coordinamento o sul coordinamento. Tanto deve ritenersi anche se la legislazione concorrente sia attribuita nel quadro di un'autonomia speciale, per definizione particolarmente garantita, e ciò almeno quando il servizio e la programmazione rientrino nell'attuazione di un valore assistito da specifica protezione costituzionale. Appare, pertanto, giustificata, nel quadro delle norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986/1988, la prefissione di piani sanitari delle Regioni o delle Province autonome di contenuti minimi, quali le indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti-letto, in quanto misura normativa sul coordinamento. Altresì giustificate, in vista della organizzazione della programmazione, appaiono le norme, dettate in via transitoria, in tema di piante organiche del personale, quali la disposta subordinazione dell'approvazione del piano sanitario della Regione o della Provincia autonoma alla definizione di piante organiche provvisorie, e l'imposizione della provvisoria utilizzazione in soprannumero riassorbibile del personale esuberante nell'ambito della unità sanitaria locale di appartenenza (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 13, commi secondo e terzo, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige). - S. nn. 340/1983 e 177/1986.

    Art. 3 Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88 · Art. 5 Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88 · Art. 9 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-23;595~art13 · fonte del testo