Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale puo' sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e puo' anche infliggere al professionista una pena disciplinare piu' grave. Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l'hanno proposto.

Testo vigente dal 20 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art37 · fonte del testo