Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Le norme contenute nell'art. 5, primo, secondo e terzo comma, e nell'art. 6 della legge 16 giugno 1938, n. 851, non sono più applicabili perché con la soppressione dell'ordinamento corporativo, hanno cessato di esistere i consorzi di categoria fra agricoltori, commercianti e industriali ai quali i comuni dovevano dare in concessione le centrali del latte. Il sistema di regolamentazione del prezzo di vendita del latte, previsto dall'art. 8 della stessa legge 16 giugno 1938, n. 851, è stato sostituito dal sistema temporaneo previsto dalle disposizioni relative ai comitati interministeriali e provinciali dei prezzi. In ordine alle citate norme degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 851 del 1938, non si può quindi porre questione di legittimità costituzionale.
Art. 1 Norme per l'impianto ed il funzionamento delle «centrali del latte» · Art. 5 Norme per l'impianto ed il funzionamento delle «centrali del latte» · Art. 6 Norme per l'impianto ed il funzionamento delle «centrali del latte» · Art. 8 Norme per l'impianto ed il funzionamento delle «centrali del latte»
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008. 30 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il prezzo di vendita del latte trattato dalla «centrale», e' fissato dal Comune o Consorzio di comuni, d'accordo con gli organi competenti per la determinazione dei prezzi dei generi alimentari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1938-06-16;851~art8 · fonte del testo
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