Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 11/1960

    Questione infondata
    23 marzo 1960

    I precetti contenuti negli artt. 13 e 14 della legge 16 giugno 1938, n. 851 provvedono a rendere efficaci le condizioni perché il servizio pubblico assunto dai comuni della preparazione e della distribuzione del latte possa attuarsi al riparo di quelle attività di terzi o da quelle omissioni che, rispettivamente, ne compromettono il normale svolgimento o ne menomino le garanzie di igiene e di salubrità. Pertanto, in funzione della entità e della qualità del bene giuridicamente protetto si legittima la natura della sanzione (ammenda) apprestata dall'art. 16 della stessa legge per la violazione dei cennati precetti.

    Art. 1 Norme per l'impianto ed il funzionamento delle «centrali del latte» · Art. 5 Norme per l'impianto ed il funzionamento delle «centrali del latte» · Art. 6 Norme per l'impianto ed il funzionamento delle «centrali del latte» · Art. 8 Norme per l'impianto ed il funzionamento delle «centrali del latte»

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, i contravventori alle disposizioni degli articoli 13 e 14 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

tolto: Indipendentemente dall'azione penale, il prefetto, nei casi di particolare gravita', puo' ordinare anche la chiusura temporanea o definitiva della «centrale», adottando, nel contempo, i provvedimenti che credera' necessari per assicurare la continuita' della provvista e della somministrazione del latte alla popolazione.

tolto: Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, che decide sentita la Commissione di cui al precedente articolo 10.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1938-06-16;851~art16 · fonte del testo