Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1973 al 27 marzo 2012. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 8 sono considerate ai fini dei relativi aumenti periodici, della 13a mensilita', dell'indennita' di buonuscita, della determinazione dell'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e dell'assegno alimentare. Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione della pensione ordinaria e degli assegni sostitutivi nulla e' innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvedera' in materia, ai sensi del successivo articolo 14.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art10 · fonte del testo
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