Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Quando la circostanza aggravante preveduta dall'art. 61, n. 5, del Codice penale ricorra in dipendenza dello stato di guerra:

tolto: a) per i delitti di devastazione e saccheggio (art. 419), di violenza carnale (art. 519), di omicidio (art. 575), di rapina (art. 628), di estorsione (art. 629) e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630) e per tutti i delitti punibili con la pena dell'ergastolo si applica la pena di morte. La stessa pena si applica per il delitto di furto se commesso su cose rimaste incustodite in dipendenza di incursioni nemiche o comunque di allarme per cause di guerra;

tolto: b) per ogni altro delitto la pena stabilita dalla legge e' raddoppiata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-16;582~art1 · fonte del testo