Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
Abrogato dal 8 dicembre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
Abrogato dal 8 dicembre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1975 al 8 dicembre 2011. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il giudice amministrativo, al quale sia stata proposta, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, domanda di sospensione di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilita', puo' disporre, in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennita' del bene in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima nonche' modalita' e termini del deposito. Il giudice competente a determinare l'indennita' di espropriazione puo' disporre l'utilizzo delle somme versate a titolo cauzionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-05-27;166~art8 · fonte del testo
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