Art. 15 — Bacini di rilievo interregionale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 18 settembre 1990 al 29 aprile 2006. 259 parole tolte, 10 parole aggiunte in 26 capoversi.
tolto: Bacini di rilievo interregionale sono:
tolto: a) per il versante adriatico:
tolto: 1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
tolto: 2) Fissaro - Tartaro - Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
tolto: 3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
tolto: 4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
tolto: 5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
tolto: 6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
tolto: 7) Sangro (Abruzzo, Molise);
tolto: 8) Trigno (Abruzzo, Molise);
tolto: 9) Saccione (Molise, Puglia);
tolto: 10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
tolto: 11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);
tolto: b) per il versante ionico:
tolto: 1) Bradano (Puglia, Basilicata);
tolto: 2) Sinni (Basilicata, Calabria);
tolto: c) per il versante tirrenico:
tolto: 1) Magra (Liguria, Toscana);
tolto: 2) Fiora (Toscana, Lazio);
tolto: 3) Sele (Campania, Basilicata);
tolto: 4) Noce (Basilicata, Calabria);
tolto: 5) Lao (Basilicata, Calabria); Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:
tolto: a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
tolto: b) il piano di bacino;
tolto: c) la programmazione degli interventi;
tolto: d) le modalita' di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il funzionamento degli incentivi, degli interventi e delle opere. 4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico di cui al comma 3, lettera a)aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art15 · fonte del testo
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