Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le pene comminate con la presente legge non pregiudicano l'applicazione dello maggiori pene previste dalle leggi in vigore, qualora il fatto costituisca reato piu' grave.
tolto: Indipendentemente dalla denuncia alla autorita' giudiziaria e dall'applicazione delle sanzioni penali, quando le violazioni di cui alla presente legge siano commesse da esercenti la vendita al pubblico, il Prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni puo' ordinare la sospensione dell'attivita' di vendita del colpevole fino a tre mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-06;577~art6 · fonte del testo
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