Le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i Monti pensioni, i Fondi speciali e gli altri Istituti indicati alla lettera c) dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare dal 1 settembre 1960 al 31 dicembre 1963 l'onere derivante dall'applicazione della legge medesima nei riguardi dei rispettivi, titolari di pensioni o di assegni vitalizi. L'onere di cui al precedente comma e' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati. Per fronteggiare l'onere previsto dai precedenti commi si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del quale sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati. In deroga a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, l'onere di cui allo stesso comma concernente i titolari di pensioni o di assegni vitalizi relativi a categorie di iscritti, per l'assistenza sanitaria, all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e posto a carico diretto della gestione assistenza sanitaria dello stesso Istituto con effetto dal 1 gennaio 1962. A decorrere dalla stessa data la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, previsto dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259, e' elevata al 6,50 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 3,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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con decorrenza dal 10 gennaio 1971

Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034, ha disposto (con l'art.28) che " A decorrere dal 10 gennaio 1971 la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali, gestione assistenza sanitaria, prevista dall'art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259 e dall'art. 4 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e' elevata all'8 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 5,25 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente."

Testo vigente dal 27 ottobre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 ottobre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1962 al 27 ottobre 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034, ha disposto (con l'art.28) che " A decorrere dal 10 gennaio 1971 la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali, gestione assistenza sanitaria, prevista dall'art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259 e dall'art. 4 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e' elevata all'8 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 5,25 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1443~art4 · fonte del testo