I notari in esercizio sono dispensati dall'ufficio al compimento del 75 anno di eta', con decreto Reale. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 19 maggio 1944, n. 144, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, i notai che compiono il 75° anno di eta' posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, qualora ne facciano domanda, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra".

Testo vigente dal 24 giugno 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 giugno 1944

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1926 al 24 giugno 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 19 maggio 1944, n. 144, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, i notai che compiono il 75° anno di eta' posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, qualora ne facciano domanda, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-08-06;1365~art7 · fonte del testo