Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. 69 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il personale di cui all'art. 1, che alla data del provvedimento di inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento o in una delle categorie indicato nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, fruisce di stipendio superiore a quello inerente alla posizione di inquadramento, conserva la differenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nelle successive progressioni di carriera, anche se semplicemente economica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-08;1247~art4 · fonte del testo
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