Fermo restando il disposto del primo e del secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, l'assegnazione del personale di cui ai comma stessi alle singole Amministrazioni, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai rispettivi ruoli di pari gruppo, sara' effettuata, di massima, tenendo conto delle funzioni e mansioni istituzionalmente inerenti ai ruoli di provenienza dei singoli funzionari ed impiegati e dell'attitudine di essi, per preparazione specifica e attribuzioni di fatto esercitate, rispetto alle specifiche funzioni proprie delle Amministrazioni di destinazione ed alle funzioni e mansioni proprie dei rispettivi ruoli. Per il personale comandato sara' tenuto particolare conto della ripartizione in atto dei singoli funzionari e impiegati tra i vari organi ed istituti dello Stato e delle funzioni e mansioni ivi da essi esercitate, nonche' dell'attitudine dimostrata rispetto a tali funzioni e mansioni.

Testo vigente dal 15 luglio 1954

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 54/1963

    Parametro
    3 maggio 1963

    dichiara non fondata la questione proposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con l'ordinanza del 23 novembre 1960 sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1496, e dell'annesso all. A, tabella VI, in relazione all'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e all'art. 11 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e in riferimento all'art. 76 d…

    Art. 18 Soppressione del Ministero dell'Africa italiana · Art. 11 Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana · Art. 76 cost.

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urn:nir:stato:legge:1954-07-09;431~art11 · fonte del testo