Art. 5 — Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'elettore puo' manifestare, in ogni circoscrizione, non piu' di tre preferenze";
  • b)le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

Testo vigente dal 9 aprile 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-04-08;90~art5 · fonte del testo