Il primo comma dell'articolo 40 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, e' consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunita' europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano".

Testo vigente dal 11 aprile 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-04-09;61~art14 · fonte del testo