Art. 9
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
Abrogato dal 26 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
Abrogato dal 26 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993. 264 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I molluschi eduli lamellibranchi confezionati e pronti per il consumo alimentare devono essere accompagnati, per il trasporto e la spedizione, da un'attestazione rilasciata dal direttore responsabile dell'impianto o stabilimento di depurazione o del centro di raccolta dalla quale risultino le seguenti indicazioni:
tolto: a) impianto di depurazione o centro di raccolta con relativo numero di registrazione;
tolto: b) impianto di coltivazione o di deposito o specchi acquei di provenienza;
tolto: c) specie di molluschi eduli, quantita' in peso, numero dei colli;
tolto: d) destinatario. I molluschi eduli lamellibranchi possono essere ammessi al consumo alimentare unicamente nelle confezioni originali sigillate, munite di regolare etichetta. La vendita all'ingrosso ed al minuto dei molluschi e' consentita esclusivamente in depositi, mercati, esercizi o chioschi regolarmente autorizzati e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 11. E' in ogni caso vietata la vendita ambulante di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398, salvo quando venga effettuata nei locali o chioschi regolarmente autorizzati e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 11. E' anche vietato il rinfresco dei molluschi come pure ogni altra operazione che comunque possa, durante il trasporto o la vendita, compromettere la salubrita' del prodotto; e' altresi' vietato il deposito in specchi acquei marini dei molluschi confezionati destinati al consumo. Saranno rifiutate dagli uffici di accettazione dei servizi di trasporto pubblico le spedizioni di molluschi non conformi alle norme di cui al primo comma del presente articolo ed al secondo comma dell'articolo 7. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 530
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art9 · fonte del testo
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